Art. 34 ter

Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori

In vigore dal 10 giu 2020
1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 201".

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Art. 34 ter Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori | Portale Normativo