Art. 34 quater
Autorità competenti
In vigore dal 13 gen 2018
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell' del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è designata quale autorità competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonché degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all' del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.
3. Le autorità, di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento.
4. La Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio.
5. Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-34-quater