Art. 34 novies

Procedura sanzionatoria

In vigore dal 13 gen 2018
1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993. 3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia informa la autorità competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-34-novies

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Art. 34 novies Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Procedura sanzionatoria | Portale Normativo