Capo III
Art. 20
AbrogatoDivieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9#art-20