Art. 20 · Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
Capo III

Art. 20

Abrogato23 / 59

Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9#art-20