Art. 5
Attuazione e controlli (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)
In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione e controlli
(, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli . Qualora i decreti di cui al primo periodo riguardino l'attuazione di un sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, i decreti medesimi sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione.
3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;7#art-5