Art. 4 bis

Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE

In vigore dal 25 mar 2014
1. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all', commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono utilizzati, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti. In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni sono utilizzati prioritariamente per rendere i trasporti più sostenibili, mediante una o più delle misure seguenti: a) l'agevolazione di una tariffazione efficace; b) la riduzione alla fonte dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; c) l'attenuazione alla fonte degli effetti dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; d) il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante; e) la creazione di infrastrutture alternative per gli utenti dei trasporti e l'espansione della capacità attuale; f) il sostegno alla rete transeuropea di trasporto; g) l'ottimizzazione della logistica; h) il miglioramento della sicurezza stradale; i) la messa a disposizione di parcheggi sicuri. 2. Almeno il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni di cui al comma 1, nonché dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia è destinato alle attività di cui alla lettera f) del medesimo comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;7#art-4-bis

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Art. 4 bis Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. — Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE | Portale Normativo