Capo I

Art. 16

Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio

In vigore dal 16 feb 2010
Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio 1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell' del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali. 3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto previsto agli del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213#art-16

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Art. 16 Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. — Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio | Portale Normativo