Capo I
Art. 15
Infrastrutture di ricerca
In vigore dal 16 feb 2010
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.
2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II del titolo III del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall' comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213#art-15