Art. 21

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall', comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.»; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-21

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Art. 21 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo