Art. 21
21 / 36Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall', comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-21