Art. 6

Violazioni relative alle importazioni

In vigore dal 15 ott 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142#art-6

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Art. 6 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. — Violazioni relative alle importazioni | Portale Normativo