Art. 3
Violazioni relative alla registrazione
In vigore dal 15 ott 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non effettua la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione di cui all', comma 2, lettera a), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all', comma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorità competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142#art-3