Art. 65

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di ", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione."; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-65

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Art. 65 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo