Art. 64

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'. "; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all', nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' comma 1, lettera a), all', commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all', comma 3. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-64

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Art. 64 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo