Art. 141

Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 297 (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-141

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 141 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo