Art. 139

Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Dopo l'articolo 294 è aggiunto il seguente: "ART. 294-bis (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli , il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia; h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-139

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Art. 139 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo