Art. 8
Modifica degli Allegati
In vigore dal 19 apr 2009
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche relative a modalità esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello comunitario.
2. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle finalità di cui al comma 7 dell' ovvero per stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono più un rischio per i corpi idrici sotterranei.
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30#art-8