Art. 7

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

In vigore dal 19 apr 2009
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda: a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose. 3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono: a) considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi; b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi; d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità alla normativa vigente, purchè dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4. 5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. — Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee | Portale Normativo