Art. 5 bis

Protezione dei dati personali e termini di conservazione

In vigore dal 17 gen 2025
1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto è effettuato per le sole finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminose e osserva la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di rispettivo interesse in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 3. Ciascun titolare autonomo del trattamento di cui al comma 2, definisce con proprio provvedimento, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati, le misure di sicurezza dei trattamenti effettuati con sistemi informativi e le modalità di realizzazione dei controlli di cui all'. 4. I dati personali ottenuti in virtù degli sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall', tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari. 5. Le autorità competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati. 6. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-5-bis

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Art. 5 bis Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 — Protezione dei dati personali e termini di conservazione | Portale Normativo