Art. 10
Vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva
In vigore dal 4 set 2013
1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:
a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell', comma 3;
b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell', commi 1 e 4;
c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell', commi 3 e 4.
2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all', approvato dall'autorità competente.
3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-10