Capo II

Art. 290

Valutazione dei rischi di esplosione

In vigore dal 15 mag 2008
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall', comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-290

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