Capo II

Art. 195

Informazione e formazione dei lavoratori

In vigore dal 15 mag 2008
1. Fermo restando quanto previsto dall' nell'ambito degli obblighi di cui agli , il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-195

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