Capo II
Art. 194
Misure per la limitazione dell'esposizione
In vigore dal 15 mag 2008
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-194