Sez. V
Art. 137
Manutenzione e revisione
In vigore dal 20 ago 2009
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 81, comma 1) che "All'articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-137