Sez. V
Art. 135
Marchio del fabbricante
In vigore dal 15 mag 2008
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-135