Art. 127

Ponti a sbalzo

In vigore dal 15 mag 2008
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purchè la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo