Art. 127
Ponti a sbalzo
In vigore dal 15 mag 2008
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purchè la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-127