Art. 123

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

In vigore dal 15 mag 2008
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-123

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