Art. 4

Abrogazioni e interpretazione autentica

In vigore dal 24 apr 2008
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all', comma 3; b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131; c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all'articolo 14-duodecies. 2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è eccettuato il comma 5 del medesimo articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Scotti
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62#art-4

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Art. 4 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. — Abrogazioni e interpretazione autentica | Portale Normativo