Art. 1
Modifiche alla parte prima
In vigore dal 24 apr 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall' della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Modifiche alla parte prima
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identità culturale collettiva). - 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62#art-1