Art. 21
Liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 23 apr 2008
1. All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
2. La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione».
3. L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.».
4. La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione».
5. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-21