Art. 19
Misure di risanamento
In vigore dal 23 apr 2008
1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
2. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
3. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
4. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
5. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-19