Titolo I

Art. 3

Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi

In vigore dal 12 apr 2008
1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all' rimangono a carico dello Stato. 2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde. 3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale. — Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi | Portale Normativo