Titolo I

Art. 2

Consegna dei beni

In vigore dal 12 apr 2008
1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonché di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione. 3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione. 4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46#art-2

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