Art. 1

In vigore dal 7 mar 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all', sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarietà.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario. | Portale Normativo