Art. 1
1 / 4In vigore dal 7 mar 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all', sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarietà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29#art-1