Art. 3

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

In vigore dal 4 mar 2008
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo. 2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria. — Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative | Portale Normativo