Art. 3
Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
In vigore dal 4 mar 2008
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26#art-3