Art. 3 · Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

Art. 3

3 / 5

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

In vigore dal 4 mar 2008
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo. 2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all', comma 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26#art-3