Titolo IV

Art. 27

Disciplina del periodo transitorio

In vigore dal 16 feb 2008
1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all', comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati prima del 31 maggio 2006. 2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all', comma 1, stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati. 3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all', comma 1, acquisiti in virtù dei contratti di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010. 5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 6. Le disposizioni di cui agli , comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011. 7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all', per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all', è destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-27

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Art. 27 Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. — Disciplina del periodo transitorio | Portale Normativo