Art. 7

Norme finali e finanziarie

In vigore dal 7 feb 2008
1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione renderà pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'. 2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese. 3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore. 4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall' della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Mussi, Ministro dell'università e della ricerca Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella ;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262#art-7

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Art. 7 Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. — Norme finali e finanziarie | Portale Normativo