Art. 6

Certificazione dei risultati di eccellenza

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione, che è condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all' e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria. 2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze. 3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati. 4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262#art-6

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Art. 6 Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. — Certificazione dei risultati di eccellenza | Portale Normativo