Art. 6
Certificazione dei risultati di eccellenza
In vigore dal 7 feb 2008
1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione, che è condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all' e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria.
2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.
3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati.
4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262#art-6