Art. 5
Invarianza degli oneri
In vigore dal 26 gen 2008
1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;257#art-5