Art. 3
Sanzioni
In vigore dal 26 gen 2008
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;257#art-3