Capo III

Art. 14

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'AIFA sospende o revoca, in tutto o in parte, l'autorizzazione alla fabbricazione se il titolare dell'autorizzazione non adempie in un qualsiasi momento alle relative disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. — Sospensione o revoca dell'autorizzazione | Portale Normativo