Capo III
Art. 13
Modifiche dell'autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all', comma 1, la durata del relativo procedimento non deve superare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei dati modificati tale termine può essere prorogato fino a novanta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-13