Capo III
Art. 10
Rilascio dell'autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. L'AIFA rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal giorno in cui riceve una domanda completa solo dopo che l'esattezza dei dati forniti dal richiedente in conformità all', sia stata verificata mediante una ispezione di buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. L'AIFA può richiedere ulteriori informazioni sui dati forniti a norma dell', comma 1, incluse le informazioni riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all', comma 1, lettera e). Nel caso in cui l'AIFA eserciti tale facoltà, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-10