Capo I
Art. 2
Vigilanza del mercato, controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione ed individuazione delle autorità competenti
In vigore dal 26 mag 2016
1. Agli apparecchi si applicano l', paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ed, in particolare, dagli uffici dirigenziali generali competenti, secondo il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, ed attualmente rispettivamente:
a) dalla Direzione generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico, per tutte le apparecchiature di cui all', limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
b) dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, per le apparecchiature di cui all', con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-2