Capo I
Art. 6
Libera circolazione delle apparecchiature
In vigore dal 26 mag 2016
1. Le autorità competenti di cui all' non ostacolano, per motivi relativi alla compatibilità elettromagnetica, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature conformi al presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all', delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'uso di un'apparecchiatura:
a) misure atte a superare un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in uno specifico luogo;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
2. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorità competenti alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili è ammessa la presentazione o la dimostrazione di apparecchiature non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fintanto che non siano messe in conformità con il presente decreto.
La dimostrazione del funzionamento può avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-6