Art. 5

Casi di esclusione della responsabilità

In vigore dal 3 nov 2007
1. Fermo restando quanto stabilito dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all' non si applicano in caso di: a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione; b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo; c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico; d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-04;172#art-5

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Art. 5 Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari. — Casi di esclusione della responsabilità | Portale Normativo