Art. 4

Violazioni amministrative e sanzioni

In vigore dal 3 nov 2007
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all', irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate: a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro; b) non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per più di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro; c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro; d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-04;172#art-4

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